Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Banca dati Normattiva
CODICE DISCIPLINARE – estratto CCNL 2016-18
Regolamento-per-conferimento-contratti-di-prestazione-d’opera
Regolamento-dellattivita-negoziale-per-la-fornitura-di-beni-e-servizi
Il codice-di-comportamento-per-i-dipendenti-pubblici-sia-per-il-personale-docente-che-ata-all-1 DLGS n.150-del-2009 Codice-condotta Disposizioni-procedimento-disciplinare Il odice-disciplinare-per-il-personale-ata-all-3 Il-codice-disciplinare-per-il-personale-docente-all-2 Regolamento-recante-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici-entrata-in-vigore-del-provvedimento-19-06-2013 Stralcio-d-l-gs-n-150-del-2009